Regime forfettario: requisiti e cause di esclusione aggiornate 2026
Il regime forfettario rappresenta nel 2026 la modalità fiscale più semplice e conveniente per molte partite IVA individuali. Tuttavia non tutti possono accedervi e, soprattutto, non sempre è applicabile nel tempo.
In questo articolo vediamo in modo chiaro:
chi può applicare il regime forfettario
quali sono i limiti da rispettare
chi ne è escluso
quando si perde
Chi può applicare il regime forfettario
Possono accedere al regime forfettario i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che rispettano determinati requisiti dimensionali e soggettivi.
Il requisito principale è il limite di ricavi o compensi annui, che nel 2026 resta fissato a 85.000 euro.
Il regime è quindi tipicamente applicabile a:
professionisti
freelance
consulenti
artigiani
piccoli commercianti
attività individuali
Si tratta del regime naturale per molte nuove attività, soprattutto nella fase iniziale.
Come funziona in sintesi
Nel regime forfettario il reddito non si calcola sottraendo i costi reali, ma applicando una percentuale forfettaria ai ricavi.
Esempio: professionista
compensi: 30.000 €
coefficiente redditività: 78%
reddito imponibile: 23.400 €
Su questo reddito si applica:
imposta sostitutiva 15% (o 5% per start-up)
contributi previdenziali
Il regime non prevede IVA, registri IVA o contabilità ordinaria, risultando quindi molto semplificato.
Requisiti per rimanere nel forfettario
Per applicare il regime nel 2026 occorre rispettare tutte queste condizioni:
ricavi o compensi annui fino a 85.000 €
spese per lavoro dipendente o collaboratori entro 20.000 €
assenza di partecipazioni in società di persone
assenza di controllo diretto o indiretto in SRL con attività riconducibile
attività non svolta prevalentemente verso ex datore di lavoro recente
non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 €, salvo cessazione del rapporto di lavoro.
La verifica va effettuata ogni anno.
Cause di esclusione dal regime forfettario
Non possono applicare il regime forfettario:
soci di società di persone o associazioni professionali
soggetti che controllano SRL con attività riconducibile
chi supera 85.000 € di ricavi
chi svolge attività prevalentemente verso ex datore di lavoro
chi esercita attività con regimi IVA speciali incompatibili
In questi casi si applica il regime ordinario.
Superamento del limite: cosa succede
Se i ricavi superano 85.000 € ma restano entro 100.000 €, il regime cessa dall’anno successivo.
Se invece i ricavi superano 100.000 € nello stesso anno:
il regime cessa immediatamente
si applica IVA sulle operazioni successive
si passa al regime ordinario
È quindi una soglia da monitorare attentamente.
Quando conviene davvero
Il regime forfettario è generalmente conveniente quando:
i costi reali sono contenuti
l’attività è individuale
i ricavi sono sotto soglia
È tipico di professionisti e attività di servizi.
Va inoltre considerato che le semplificazioni contabili e fiscali proprie del forfettario consentono una significativa riduzione degli adempimenti amministrativi, con conseguente risparmio di tempo e costi legati alla gestione della burocrazia.
Attenzione: non sempre è la scelta migliore
Il forfettario può non convenire quando:
si sostengono costi elevati
si prevede crescita rapida
si vogliono dedurre spese importanti
Per questo la scelta del regime forfettario va sempre valutata prima dell’apertura della partita IVA e monitorata nel tempo durante lo svolgimento dell’attività, verificando il permanere dei requisiti e la reale convenienza fiscale.
Conclusione
Il regime forfettario è uno strumento molto utile per avviare e gestire attività individuali, ma richiede una verifica precisa dei requisiti e un monitoraggio nel tempo.
Una valutazione preventiva consente di evitare errori, esclusioni o passaggi di regime non pianificati.
Studio Badiali assiste professionisti e nuove attività nella scelta del regime fiscale più adatto e nella gestione completa della partita IVA.
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e informativo e non costituiscono consulenza personalizzata. La valutazione delle singole situazioni richiede un’analisi specifica.